Dal 1° Gennaio 2007 è entrata in
vigore la nuova procedura di rimborso assicurativo, il così
detto "risarcimento diretto", che in caso di incidente stradale
consentirà ai danneggiati non responsabili di essere
risarciti direttamente dalla propria compagnia assicuratrice.
Questa nuova regolamentazione verrà però applicata
solo agli incidenti verificati dal 1° Febbraio 2007, infatti
è stato lasciato un ulteriore mese di tempo alle assicurazioni
per adeguarsi alla nuova procedura.
L'automobilista che si sente danneggiato in un incidente stradale
dovrà presentare sia la denuncia che la richiesta di
risarcimento alla propria compagnia assicurativa che, dopo
avere accertato la totale o parziale ragione del proprio cliente,
risarcirà direttamente i danni.
La nuova procedura di risarcimento diretto viene applicata
solo in caso di scontro tra due veicoli, entrambi immatricolati
in Italia (o nella Repubblica di San Marino e nella Città
del Vaticano) e se le lesioni degli occupanti risultano lievi
con postumi permanenti che non siano superiori al 9%. La procedura
di rimborso diretto non è applicabile se i danni permanenti
superano il 9% e se nell'incidente risultano coinvolte più
di due vetture. In questi casi l'indennizzo va ancora richiesto
all'assicurazione della controparte.
Per richiedere il rimborso, il danneggiato dovrà inviare
la domanda di risarcimento danni alla compagnia con cui ha
stipulato il contratto assicurativo tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno. Il danneggiato ha anche la possibilità
di consegnare a mano la lettera direttamente presso l'agenzia,
ma in questo caso deve fare attenzione a farsi firmare la
copia per ricevuta. Possono anche essere previste altre forme
di comunicazione, come ad esempio l'email, ma queste possibilità
devono essere espressamente incluse all'interno del contratto.
Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta
di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità
del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di
polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità
del danno.
Mentre nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta
deve inoltre indicare:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa
la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione,
con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata
dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
L'Assicurazione, dopo avere ricevuto la domanda di risarcimento
danni, accerterà se la dinamica dell'incidente da ragione
al proprio assicurato, dopo di che il pagamento da parte della
compagnia assicurativa deve avvenire entro 15 giorni dopo
la comunicazione della somma offerta.
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